22.06.2020

Le funzioni dei consiglieri e delle consigliere

di Redaktion Redazione
Le funzioni dei consiglieri e delle consigliere

Democrazia

La convivenza tra le persone è organizzata da regole che assicurano che tutti nella comunità abbiano pari opportunità. In una democrazia, queste regole sono negoziate congiuntamente dai membri della comunità. In uno stato democratico, quindi, le persone scelgono tra di loro alcuni rappresentanti per condurre la discussione sulle regole della società a nome di tutti. Questi rappresentanti eletti si riuniscono in parlamento e formano la cosiddetta legislatura, che fa le leggi. Oltre al potere legislativo, una democrazia ha anche il potere dell’esecutivo, ovvero il governo che attua le leggi, e il potere giudiziario, ossia i tribunali che decidono sulle controversie legali e puniscono i comportamenti illegali. I rami legislativo, esecutivo e giudiziario sono anche chiamati i “tre poteri”, e il loro funzionamento indipendente è chiamato “separazione dei poteri”.

Il Parlamento è quindi il cuore di ogni democrazia, perché è qui che si incontrano i diversi interessi e opinioni di tutti i cittadini. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è il parlamento dell’Alto Adige, in cui i membri del Parlamento, in quanto rappresentanti eletti, rappresentano le opinioni e gli interessi di tutti i cittadini, al fine di emanare le leggi che regolano la vita comune nel nostro paese. Il Consiglio è quindi il massimo organo rappresentativo del popolo e l’organo legislativo dell’Alto Adige.

Approva le leggi

La funzione principale del Consiglio provinciale è quella legislativa. Le competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano sono amplissime. Essa può legiferare in quasi tutte le materie, escluse quelle espressamente riservate allo Stato, quali la politica estera, la difesa, il sistema valutario e tributario, l’ordine pubblico e la sicurezza, la giustizia e altre.

L’iniziativa in merito alla presentazione di un disegno di legge provinciale spetta a ciascun/a consigliere/a, alla Giunta provinciale, su questioni comunali anche al Consiglio dei Comuni, nonché al popolo, dietro presentazione di 8.000 firme di aventi diritto al voto.

Crea

In Alto Adige il Consiglio provinciale è l’unico organo eletto direttamente dal popolo. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è eletto a scrutinio universale, diretto e segreto ed è composto da 35 consiglieri/e. La presenza di almeno un/una consigliere/a di lingua ladina è garantita dalla legge. Il Consiglio ha la funzione di eleggere gli altri due organi statutari della Provincia, vale a dire il/la presidente della Provincia e la Giunta provinciale. È questo ciò che si intende con “funzione di creazione”.

Nelle regioni d’Italia a statuto ordinario il Consiglio regionale non ha compiti di tale importanza, in quanto il/la presidente della regione è eletto direttamente dal popolo. Sono soltanto le regioni a statuto speciale che possono scegliere come deve avvenire l’elezione dei vari organi. Dalla riforma dello statuto d’autonomia nel 2001, il presidente della Provincia può essere eletto direttamente dal popolo. L’elezione diretta dovrebbe essere prevista nella legge elettorale. Questo è il caso della vicina provincia di Trento.

Controlla

Un’altra funzione del Consiglio provinciale è quella di controllo sull’attività della Giunta provinciale. Il controllo viene esercitato per mezzo di diversi strumenti:

L’interrogazione a risposta scritta

Ogni consigliere/a ha il diritto di presentare in forma scritta una o più domande al/lla presidente della Provincia, a un/a assessore/a della Giunta provinciale o al/la presidente del Consiglio, al fine di conoscere

  • se un dato fatto sia vero,
  • se un’informazione sia pervenuta all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale e/o se risulti esatta,
  • se l’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale abbiano assunto o intendano assumere decisioni su determinati argomenti,
  • o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività della pubblica amministrazione.

L’interrogato/a deve rispondere in forma scritta entro 30 giorni.

L’interrogazione su temi di attualità

Questo stumento è stato intradotto nel 1993, ispirandosi al “question time” di 90 minuti del sistema parlamentare inglese. In ciascuna sessione del Consiglio provinciale (quindi una volta al mese), viene riservato uno spazio di 120 minuti durante i quali ciascun/a consigliere/a può presentare interrogazioni su temi di attualità al/la presidente della Provincia e agli/lle assessori/e, che, di norma, rispondono immediatamente. Nonostante le interrogazioni si svolgano oralmente, esse devono essere presentate per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della sessione. Se il tempo non è sufficiente per rispondere a tutte le interrogazioni presentate, a quelle restanti verrà risposto per iscritto entro cinque giorni dalla seduta.

Dibattito d’attualità

Il tempo delle interrogazioni può essere sostituito da un dibattito di attualità su richiesta del presidente di un gruppo consiliare almeno 15 giorni lavorativi prima della seduta successiva, specificando il tema. Il dibattito è aperto da un membro del gruppo consiliare richiedente, che può parlare per un massimo di 15 minuti. La durata massima dei contributi successivi alla discussione è di 150 minuti, in cui ogni deputato può parlare la cui domanda è stata segnalata dal rispettivo capogruppo del gruppo consiliare in una riunione del capogruppo del gruppo consiliare. In seguito, la Giunta provinciale ha un totale di 15 minuti per commentare. Il Dibattito in corso non può superare i 180 minuti.

Commissione d’inchiesta

Se almeno un quarto del Consiglio ritiene necessario verificare l’attività della Giunta provinciale in un determinato ambito, viene istituita dall/lla presidente del Consiglio una commissione d’inchiesta, costituita da un/a componente per ciascun gruppo consiliare. La commissione acquisisce notizie, informazioni e documenti relativi all’oggetto dell’inchiesta e al termine dei propri lavori presenta al Consiglio una relazione sui risultati e sulle conclusioni cui è pervenuta. Ha anche la facoltà di avanzare proposte.

Dà indirizzi politici

Sebbene il Consiglio provinciale sia l’organo legislativo, ha anche la funzione di partecipare alle attività della Giunta provinciale, ossia l’organo esecutivo. È la mozione lo strumento principale attraverso cui il Consiglio svolge la propria funzione di indirizzo politico alla Giunta provinciale. La mozione è un documento che ogni consigliere/a può presentare per promuovere un dibattito e una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. Nella maggior parte dei casi la mozione consiste in un impegno o invito rivolto alla Giunta provinciale a operare in un certo senso ovvero a adottare determinati provvedimenti. L’obiettivo è quello di dare alla Giunta una guida politica e di ottenere una decisione del Consiglio. I membri del Consiglio possono anche presentare proposte di risoluzione su disegni di legge. Un tipo speciale di mozione è la mozione di sfiducia. In casi speciali e giustificati, può essere usato dal Consiglio per mettere in discussione la relazione di fiducia tra il Consiglio e il Presidente della Provincia, l’intera Giunta o singoli membri del Giunta.

Altre funzioni

Il Consiglio ha anche altre funzioni, di seguito elencate:

Nomine e designazioni

Il Consiglio provinciale ha anche il compito di scegliere alcune persone cui affidare determinate cariche all’interno di importanti organi dell’autonomia provinciale. Tra le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale vi sono quelle del difensore civico, dei magistrati del Tribunale amministrativo regionale, sezione di Bolzano e altri importanti enti pubblici.

Pareri sulle richieste di modifica dello statuto di autonomia

Se in Parlamento viene presentata una proposta di legge che intende modificare lo Statuto, entro due mesi il Consiglio provinciale è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro due mesi. L’analisi della proposta di modifica e la redazione di un proposta di parere avviene ad opera di una commissione speciale composta da tutti i/le capigruppo/capogruppo o loro delegati/e istituita all’inizio del periodo di legislatura.

Impugnative davanti alla Corte Costituzionale

Se la Provincia autonoma di Bolzano ritiene che una qualsiasi legge dello Stato, di regioni o di province autonome italiane violi le sue competenze o vada contro la tutela delle minoranze linguistiche presenti sul suo territorio, può proporre ricorso alla Corte Costituzionale avverso la legge in questione. L’impugnativa deve essere fatta dal/lla presidente della Provincia come rappresentante legale. Questo richiede una risoluzione corrispondente del Consiglio. Poiché il termine per l’impugnativa è breve, cioè 60 giorni dalla pubblicazione della legge da contestare, nella pratica ha prevalso la seguente procedura: La risoluzione sulla base della quale il/la presidente della Provincia contesta la legge viene approvata dalla Giunta provinciale in via d’urgenza e poi presentata al Consiglio per l’approvazione.

Voti e progetti di legge per il Parlamento

Il Consiglio provinciale, in quanto massimo organo rappresentativo della Provincia, può farsi interprete dei bisogni e dei desideri della comunità anche in materie non rientranti nella propria competenza bensì in quella dello Stato. Esso può quindi presentare al Parlamento italiano voti e progetti di legge su materie non di competenza della Provincia autonoma di Bolzano ma comunque di particolare interesse per la stessa. Il voto e il progetto di legge offrono possibilità per questo: mentre il voto dichiara principalmente la richiesta, il secondo rappresenta un progetto formale che il Parlamento può discutere e adottare o respingere. Un voto è una richiesta motivata di intervento del Parlamento, che non è accompagnata da un testo suddiviso in articoli; una proposta di legge, invece, è un esercizio dell’iniziativa legislativa.

Iniziative per la modifica dello Statuto di autonomia

Lo Statuto di Autonomia può anche essere modificato se ritenuto necessario e appropriato. Le procedure previste per eventuali modifiche dello Statuto di autonomia sono alquanto complesse, perché ha lo status di legge costituzionale. Questo impedisce che lo statuto di autonomia, così importante per l’Alto Adige, venga modificato troppo facilmente. L’iniziativa per la modifica dello Statuto è attribuita, tra gli altri, al Consiglio regionale, che però non la esercita direttamente. Tuttavia, per farlo, ha bisogno di una decisione unanime delle assemblee provinciali delle due province autonome di Bolzano e Trento. Il potere di avviare il procedimento di revisione dello Statuto spetta però al Governo nonché a ciascun membro del Parlamento mediante la presentazione di un relativo disegno di legge costituzionale. Un parere (vedi sopra) del Consiglio è previsto anche su questo argomento.