15.06.2020

Glossario

di nodopiano

Tutto il sapere sul Consiglio Provinciale dalla A alla Z.

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A

Amministrazione

Con la parola “amministrazione” si intende l’insieme di uffici e servizi che lavorano quotidianamente per il funzionamento del Consiglio provinciale. Le collaboratrici e i collaboratori del Consiglio provinciale operano dietro le quinte affinché le molteplici attività del Consiglio provinciale e dei suoi organi si svolgano senza intoppi, occupandosi di attività pratiche come l’apertura delle porte al mattino e l’acquisto della carta per la stampa di importanti documenti, o ancora di preparare ed esaminare la documentazione ufficiale per le sedute di commissione o dell’assemblea e della relativa traduzione (tutti i documenti ufficiali, in Consiglio, devono essere redatti sia in italiano che in tedesco) e della traduzione simultanea degli interventi durante le sedute del Consiglio o delle commissioni. A questo si aggiungono altri compiti, come l’organizzazione di iniziative particolari o delle visite al Consiglio, l’attuazione di delibere del/la presidente del Consiglio, dell’ufficio di presidenza o del Consiglio stesso. La collaboratrici e i collaboratori che se ne occupano sono scelti e assunti per concorso. 

Così come il o la presidente guida il Consiglio provinciale, collaboratrici e collaboratori amministrativi sono guidati dal segretario o dalla segretaria generale, che dirige la segreteria del Consiglio provinciale e coordina le attività di tutti gli uffici. Oltre alla segreteria del Consiglio con i servizi collegati (servizio acquisti e servizio tecnico, a sua volta articolato in servizio informatico e servizio tecnico e manutenzione), il modello organizzativo prevede quattro uffici: l’ufficio affari legislativi e legali, l’ufficio amministrazione, l’ufficio traduzioni (con il servizio resoconti integrali) e l’ufficio cerimoniale, comunicazione e relazioni pubbliche (con il servizio stampa). Ciascun ufficio è guidato da una direttrice o un direttore.

Assunzione della carica

Dopo le elezioni provinciali, i voti vengono contati. L’ufficio elettorale centrale, composto da tre magistrati e/o magistrate, verifica chi, e in rappresentanza di quale lista o partito, entra in Consiglio. Queste persone vengono informate dallo stesso ufficio, che informa anche il/la presidente della Provincia in carica: questi, a sua volta, rende subito pubblici i nomi.

A questo punto, la persona eletta è sì consigliere/a provinciale, ma non può ancora esercitare il proprio incarico: deve prima prestare giuramento sulla Costituzione. Ciò avviene nel corso della prima seduta del neoeletto Consiglio provinciale (detta “costitutiva”). Nel caso di un consigliere o una consigliera subentrati a legislatura iniziata, in sostituzione di una persona che non è più in Consiglio, il giuramento viene fatto alla prima seduta cui questi partecipa.

Audizione

Il Consiglio provinciale o le commissioni possono chiedere, su specifiche materie, il supporto di persone competenti: può trattarsi di esperti ed esperte, ma anche di rappresentanti di associazioni, sindacati e altri gruppi. Queste persone vengono invitate a dare il proprio parere tecnico o la propria opinione in un confronto chiamato “audizione”; sono possibili anche sopralluoghi.
Una volta l’anno, queste audizioni riguardano in maniera specifica i o le responsabili degli organismi di garanzia insediati in Consiglio provinciale, vale a dire la Difesa civica, il/la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, la Consigliera di parità, il Comitato provinciale per le comunicazioni.