15.06.2020

Glossario

di nodopiano

Tutto il sapere sul Consiglio Provinciale dalla A alla Z.

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D

Delegazione

Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, ad eccezione dei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Coloro che si astengono dal voto contribuiscono a formare il quorum ma non influiscono direttamente sull’approvazione o sul rigetto di una proposta.

Designazione

In quanto organo nel quale sono rappresentate praticamente tutte le forze politiche operanti in provincia e sulla basa di specifiche norme al Consiglio provinciale spetta in taluni casi la designazione di componenti di vari comitati e commissioni istituiti a livello statale e provinciale. Per alcune designazioni è previsto il diritto delle minoranze politiche di proporre dei nominativi.

Dibattito

Nell’aula consiliare o nelle sale nelle quali si riuniscono le varie commissioni vengono esposti e illustrati democraticamente i punti di vista delle varie forze politiche, ma anche quelli dei singoli consiglieri/delle singole consigliere appartenenti ai vari gruppi politici. Ciò avviene nel corso del dibattito che si tiene su tutte le questioni prima che sia presa una decisione. Il regolamento interno stabilisce quando, quanto a lungo e quante volte possono parlare i consiglieri/le consigliere o i/le rappresentanti della Giunta provinciale.

Disegno di legge

L’iniziativa legislativa compete ai cittadini, ai singoli consiglieri e consigliere e alla Giunta provinciale. I disegni di legge devono essere costituiti da un testo suddiviso in articoli e da una relazione accompagnatoria e vanno indirizzati al/alla presidente del Consiglio provinciale. Sono contrassegnati da un numero progressivo, se necessario vengono tradotti e infine sono trasmessi alla competente commissione legislativa che li esamina.

Durata degli interventi

Nel regolamento interno del Consiglio provinciale è definita esattamente la durata degli interventi che varia a seconda dell’oggetto all’esame del Consiglio. Nel corso della discussione generale su un disegno di legge p.es. ogni consigliere/consigliera può prendere la parola per due volte, ma la durata complessiva di questi interventi non può superare i 30 minuti; nella discussione articolata invece i consiglieri e le consigliere possono intervenire per non più di dieci minuti per articolo.