Cos’è una legge?
Una legge è una disposizione obbligatoria emanata dallo Stato o, nel nostro caso, dal Consiglio provinciale. Essa pone delle regole al comportamento di tutta la popolazione. Quanto siano importanti le regole per vivere insieme in una comunità è qualcosa che sperimentiamo ogni giorno, per esempio nel traffico stradale. Ma anche le regole della casa e della scuola regolano la convivenza delle persone, proprio come fanno le leggi del paese o dello stato. Chi non si attiene alle leggi infrangendole deve risponderne anche con sanzioni e punizioni.
Ma le leggi non sono solo divieti, punizioni e limitazioni delle libertà personali. Esse sono in realtà un requisito indispensabile per garantire il bene comune e i giusti rapporti tra le persone.
Per questo l’elaborazione e l’approvazione delle leggi, competenze che in Alto Adige appartengono in molti ambiti al Consiglio provinciale, rappresentano compiti importanti e delicati. Questo è il motivo per cui il Consiglio è chiamato il “corpo legislativo” della provincia.
La formazione di una legge provinciale
La più importante funzione del Consiglio provinciale è certamente quella legislativa. Con lo sviluppo dell’autonomia, la competenza legislativa della Provincia di Bolzano è andata continuamente ampliandosi. Ciò significa che gli ambiti di competenza nei quali la Provincia ha facoltà di approvare proprie leggi sono diventati sempre più numerosi. Nell’elaborare le leggi, il Consiglio provinciale deve rispettare la Costituzione dello Stato italiano, in parte le leggi dello Stato, il diritto comunitario e i trattati internazionali. Dal 1948 fino al 31.12.2020, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato più di 1.604 leggi, raccolte nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, disponibile anche online nelle pagine della rete civica dell’Alto Adige.
L’iter che dalla proposta conduce all’approvazione e all’entrata in vigore della legge è lungo e complesso, ma non potrebbe essere altrimenti, vista l’importanza e la delicatezza delle funzioni legislative. Questi i quattro passi necessari per l’approvazione di una legge provinciale:
- Presentazione di un disegno di legge: L’iniziativa in merito alla presentazione di un disegno di legge provinciale spetta a ciascun consigliere e ciascuna consigliera, alla Giunta provinciale, al popolo nonché, a determinate condizioni, al Consiglio dei comuni. Per l’iniziativa popolare occorrono almeno 8.000 firme di elettori ed elettrici iscritti/e nelle liste elettorali dei comuni della provincia ed aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale. Questo si chiama ” iniziativa popolare”. Il Consiglio ha il compito di esaminare le proposte di legge. Ogni proposta di legge deve pervenire al/alla presidente del Consiglio provinciale e deve consistere in un disegno di legge suddiviso in articoli, accompagnato da una relazione illustrativa. Vengono poi trasmessi alla commissione legislativa competente per l’esame.
- Esame del disegno di legge: La commissione discute ed esamina il disegno di legge entro un termine specifico. La commissione può elaborare eventuali proposte di modifica. Le sedute delle commissioni non sono aperte al pubblico. Dopo l’esame del disegno di legge, la commissione redige una relazione conclusiva, che comprende informazioni in merito al dibattito ed eventuali modifiche alla proposta. I membri delle commissioni, che non hanno approvato il disegno di legge possono redigere una propria “relazione di minoranza”, nella quale spiegano, perché non la hanno approvata. Tali relazioni vengono trasmesse al/alla presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri e consigliere. Le relazioni della commissione legislativa sono base lavorativa per il plenum, che tratterà il disegno di legge in una seduta del Consiglio.
- Discussione e approvazione: La trattazione del disegno di legge in Consiglio inizia con la lettura della relazione accompagnatoria e della relazione della commissione e di eventuali relazioni di minoranza. Segue una discussione generale sull’insieme della proposta. Ogni consigliere e ogni consigliera e ogni membro della Giunta può esprimere la propria opinione sul disegno di legge. Segue quindi la votazione per passare alla discussione degli articoli. Se accolta, si passa alla discussione su ogni singolo articolo. A questo punto possono ancora essere presentate proposte di modifica del testo. Si procede quindi al voto per ogni singolo articolo. Una volta approvati tutti gli articoli, si procede alla votazione finale dell’intero disegno di legge, che avviene tramite scrutinio segreto. Quando una legge provinciale è stata approvata definitivamente dal Consiglio, viene firmata (nel linguaggio tecnico si dice “promulgata”) dal/la presidente della Provincia.
- Pubblicazione ed entrata in vigore della legge: Dopo la sua promulgazione, la legge viene pubblicata in lingua italiana e tedesca sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge entra di norma in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.