22.06.2020

Elezioni del Consiglio

di Redaktion Redazione
Elezioni (voto)

Il Consiglio provinciale è l’unico organo della Provincia autonoma di Bolzano che viene eletto direttamente dal popolo. È quindi il massimo organo rappresentativo dell’Alto Adige.

Perché votare?

L’articolo 48 della Costituzione italiana recita: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.” Coloro che hanno diritto al voto dovrebbero quindi anche fare uso del loro diritto di voto. Questo non solo soddisfa il dovere civico, ma anche il diritto di partecipare alla formazione della vita pubblica e politica. Gli elettori possono avere un’influenza diretta sugli eventi politici attraverso l’atto del voto. D’altra parte, non ha senso lamentarsi delle condizioni politiche se non si approfitta delle opportunità di partecipare alle elezioni.

I partiti, candidati e candidate alle elezioni incarnano mentalità e punti di vista politici diversi. Puoi esprimere il tuo voto secondo le tue convinzioni. Se voti in bianco, si partecipa alle elezioni e quindi si aumenta il tasso di partecipazione degli elettori, ma si lascia la decisione ad altri.

Come si vota?

La Giunta provinciale e l’autorità elettorale, composta da tre giudici, sono responsabili della corretta organizzazione e dello svolgimento delle elezioni provinciali.

Per votare, le cittadine e i cittadini aventi diritto al voto devono recarsi nel loro seggio elettorale provvisti di scheda elettorale e documento d’identità. Lì ricevono una scheda elettorale che dà diritto ad un solo voto da esprimersi all’interno della cabina elettorale. Il voto viene espresso barrando il simbolo della lista prescelta. I voti possono essere espressi solo una volta per ogni elezione. Nelle elezioni provinciali è possibile anche indicare sulla scheda fino a quattro preferenze a favore di candidate e candidati della lista votata. Chi non compilano la scheda vota in bianco. Se sulla scheda si tracciano segni sui simboli di più partiti o se si appongono altre scritte il voto viene considerato nullo.

L’atto del voto è segreto. Il seggio elettorale registra che hai votato, ma solo tu sai per chi avete votato o se hai espresso un voto. Nel tuo voto sei libero. Pertanto, non ci deve essere alcuna influenza esterna, cioè nessuno può sollecitare o costringerti a votare in un certo modo. L’elezione è anche personale, che vuol dire che devi farlo tu stesso. Nessuno può farlo al tuo posto.

Diritto elettorale attivo

A 18 anni si diventa maggiorenni e si acquista il diritto di voto. È la Costituzione italiana a stabilire all’articolo 48 che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Ciò che si intende per elettorato attivo è proprio il diritto a partecipare attivamente, attraverso il proprio voto, all’elezione degli organi rappresentativi. Per partecipare alle elezioni del Consiglio provinciale bisogna essere iscritti/e nelle liste elettorali. Soltanto in Alto Adige è richiesta anche la residenza ininterrotta di almeno quattro anni nel territorio del Trentino-Alto Adige, con la maggioranza di questi quattro anni trascorsa in provincia di Bolzano. Si tratta di una norma volta ad impedire che attraverso spostamenti temporanei di popolazione proveniente da fuori provincia limitatamente al periodo delle elezioni, si possa artificiosamente modificare il rapporto numerico tra i diversi gruppi linguistici.

Diritto elettorale passivo

Con diritto elettorale passivo si intende che ci si può presentare alle elezioni ed essere eletti/e. Sono eleggibili a consiglieri/e provinciale tutti i cittadini/tutte le cittadine iscritti/e nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino-Alto Adige, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell’elezione e che risiedano nel territorio della regione, in questo caso anche da meno di quattro anni.

Propaganda elettorale

Prima delle elezioni la pubblicità elettorale la troviamo un po’ dappertutto: sui grandi manifesti con i loghi dei partiti e le immagini di candidati sorridenti, sui volantini nella cassetta della posta, ecc. Con tale pubblicità, partiti, candidati e candidate si presentano e dichiarano le loro idee politiche e ciò che vogliono sostenere. In questo modo, non solo corteggiano il favore degli elettori, ma informano anche la popolazione sulla loro posizione politica. La pubblicità elettorale può quindi aiutarti a preparare il tuo voto. Sulla base dei programmi elettorali presentati, puoi vedere chi rappresenta le tue opinioni e punti di vista.

Dopo l’elezione

Il periodo nel quale resta in carica sempre lo stesso Consiglio provinciale e quindi il periodo tra un’elezione e la successiva, dura cinque anni. Tale periodo si chiama anche “legislatura”. Il mandato del Consiglio inizia già il giorno delle elezioni. Dopo le elezioni e il conteggio delle schede elettorali, i 35 seggi del Consiglio vengono distribuiti. Esiste un sistema fisso per determinare i candidati e le candiate eletti che possono formare il Consiglio come consiglieri e consigliere e per assegnare i seggi a ciascuna lista. Questo tiene conto sia del numero di voti ricevuti dai partiti o dalle liste che anche dei voti preferenziali individuali ricevuti da ogni candidato e candidate. Una spiegazione dettagliata di questo sistema la trovi nel “Manuale dell’Alto Adige” nella sezione “Elezione del Consiglio provinciale”.

Scioglimento anticipato

Lo Statuto speciale prevede la possibilità che il Consiglio provinciale possa essere anche sciolto anticipatamente rispetto alla normale scadenza del quinquennio. I motivi per lo scioglimento anticipato del Consiglio provinciale possono essere i seguenti:

  • qualora compia atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, qualora non sostituisca la Giunta provinciale o il/la presidente della Provincia che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni ovvero per ragioni di sicurezza nazionale;
  • qualora non sia in grado di formare una maggioranza entro tre mesi dalle elezioni;
  • nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Lo scioglimento avviene con decreto del presidente della Repubblica. Con lo stesso decreto viene nominata una commissione composta da tre persone con il compito, oltre che di adottare i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e i provvedimenti improrogabili, di indire entro tre mesi nuove elezioni.

In questi casi, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento per decreto, preceduto da una corrispondente decisione del Consiglio dei Ministri. Contemporaneamente al decreto di scioglimento, viene nominata una commissione di tre membri che deve indire nuove elezioni entro tre mesi. Nel frattempo (fino alle nuove elezioni), la commissione svolge i compiti e prende le misure che sono di competenza della Giunta provinciale.

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano forma, insieme al Consiglio della Provincia di Trento, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige. Se uno dei due Consiglio viene sciolto prematuramente, il nuovo Consiglio eletto rimane in carica solo per il resto della legislatura. Così, alla fine della regolare legislatura, entrambi i Consigli delle province dell’Alto Adige e di Trento possono di nuovo essere eletti contemporaneamente.